digre67 ha scritto:
Quello che hai citato, nel quale la notizia del deferimento è "impreziosita" da varie amenità sulla nullità dei contratti e sul ricalcolo dei punti prive di qualsivoglia fondamento e inserite ad arte per vellicare quei quattro lettori orfani della triade.
Bah, boccaloni o non boccaloni, io ho fatto una ricerca su questo argomento e ho trovato le norme federali di riferimento:
Ovviamente non conosco a fondo la materia e il caso specifico, quindi non ho pretesa di detenere la verità sul caso specifico. Anzi sarei grato a Digre, che è sicuramente meglio informato di me, se mi illuminasse meglio sulla questione.
Dunque, il disposto del deferimento recita:
Il presidente dell'Inter Moratti è stato deferito per violazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo. Per avere avuto contatti con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi, soggetto inibito, nel maggio 2009, per l'acquisto dei giocatori Milito e Motta.
L'Inter è stata deferita per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal suo Presidente Dott. Massimo Moratti.Ricapitolando, le norme di riferimento dicono:
Articolo 1, comma 1:
Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Articolo 10, comma 1:
Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società
È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
Articolo 17, comma 5:
La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte Articolo17, comma 8:
Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. [/i]
Quindi un nesso mi pare ci sia.
Il punto secondo me è un altro.
Non ho capito se l'eventuale penalizzazione valga ex tunc o ex nunc rispetto la data di deferimento.
Se fosse ex nunc, come penso, la tranquillità per l'Inter circa l'esito della stagione appena conclusa deriverebbe più che altro da questo aspetto.
Certo si potrebbe allora chiedersi perchè per un ipotetico illecito avvenuto la scorsa estate si sia proceduto al deferimento solo dopo un anno e a competizioni ormai chiuse.....