Messaggioda zampaflex » 28 lug 2025 08:16
Un po' di chiarezza nella vicenda milanese, che verte innanzitutto sulle questioni procedurali
Le Park Towers si chiamano così perché sono due torri molto alte, di 81 e 59 metri, con 113 appartamenti. Si affacciano sul parco Lambro, nel quartiere Crescenzago, a nordest della città. Oltre alle due grandi torri, il complesso di edifici ne comprende anche un terzo, più basso, di due piani. È impossibile non notarle nel quartiere residenziale dove sono state costruite, circondate da palazzine di tre o quattro piani, e dal parco.
A differenza di altri progetti oggetto di inchiesta, i cui cantieri sono stati bloccati o sequestrati, questi palazzi sono stati completati e ci vivono già molte persone. Come gli altri, però, sono stati costruiti al posto di edifici molto più bassi e meno ingombranti, in questo caso due capannoni a due piani e a un piano. Le Park Towers furono approvate come ristrutturazione di questi due capannoni con una Scia, ovvero un documento di “segnalazione certificata di inizio attività”, che di solito si usa per interventi minori di manutenzione o restauro e che permette di accelerare molto le procedure burocratiche. Secondo i pubblici ministeri la Scia, anche nella sua versione più avanzata che sostituisce il permesso di costruire, non sarebbe stata sufficiente, dal momento che il progetto avrebbe dovuto essere presentato come “nuova costruzione”.
Il punto è che, pur potendo considerare ristrutturazioni anche gli interventi in cui l’edificio preesistente viene abbattuto e ricostruito, in questo caso era troppo alta e voluminosa e avrebbe ospitato troppe persone in più per non essere presentata come “nuova costruzione”. Non è solo una questione di definizioni: il progetto superava i 25 metri di altezza che, secondo la legge urbanistica del 1942, sono il limite entro il quale le società immobiliari possono non presentare un piano attuativo. Il piano attuativo è quel documento che definisce i volumi, l’altezza, la forma e l’impatto sul quartiere circostante del nuovo edificio e che è necessario per edifici così ingombranti. Quando un progetto viene approvato come ristrutturazione, inoltre, la società immobiliare deve versare al comune meno “oneri di urbanizzazione”, ovvero una somma che serve per compensare l’impatto dell’edificio sul quartiere.
Inoltre, secondo i pubblici ministeri sarebbe servito un permesso di costruire vero e proprio, che richiede più tempo per essere approvato. In questo tempo il comune deve infatti fare una serie di controlli prima che il cantiere possa partire.
Nel 2023 la giudice per le indagini preliminari (gip) Daniela Cardamone stabilì che il cantiere delle Park Towers non dovesse essere sequestrato, tuttavia nel provvedimento sostenne la tesi dei pubblici ministeri. Scrisse che per il progetto erano stati pagati oneri troppo bassi, «vanificando la potestà pubblica di programmazione territoriale a vantaggio di interessi privatistici». Per questo progetto la procura regionale della Corte dei Conti ha contestato allo sportello edilizia del comune, che aveva gestito la pratica del progetto, un danno di oltre 300mila euro.
La versione del comune, spiegata dall’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi in un’intervista, è che queste costruzioni sono state presentate senza piano attuativo perché veniva considerato sufficiente il PGT, cioè il piano di gestione del territorio che viene formulato dal comune stesso. Tancredi ha detto che la legge del 1942 sarebbe «disapplicata» perché una circolare del 1969 aveva invitato i comuni a stabilire la soglia (ovvero l’altezza e il volume dei palazzi) nel PGT.
Non progredi est regredi