Rispondiamo nel merito.
1) scambio elettorale: forte miglioramento.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67363"...Con la Legge 17 aprile 2014, n. 62 il legislatore ha profondamente modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 ter c.p., intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola in maniera proporzionata e ragionevole.
Sotto il primo profilo, infatti, ha
ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'art. 416 bis c.p. in ragione del diverso e meno grave disvalore delle condotte incriminate.
Se, infatti, era
unanimemente avvertita come improcrastinabile la ridefinizione di questa fattispecie incriminatrice, a causa della sua assoluta ineffettività ed ‘irrilevanza’ applicativa, non erano però altrettanto convergenti i pareri circa il contenuto da conferire tanto al suo precetto primario, quanto alla relativa cornice edittale. Da un lato, cioè, si conveniva nel reputare l’originaria formulazione dell’art. 416 ter c.p. – frutto nel 1992 di una decisione frettolosa e compromissoria, rivelatasi poi meramente simbolica – del tutto inadeguata a soddisfare l’esigenza politico-criminale di prevenzione e repressione dello scambio di reciproci favori tra esponenti politici e appartenenti ai sodalizi di stampo mafioso, a causa del suo rigido ancoramento al rapporto sinallagmatico “promessa di voti versus erogazione di denaro”; dall’altro, invece, si stentava a trovare un accordo sui caratteri della condotta meritevole di autonoma previsione incriminatrice e sulla relativa comminatoria edittale, contrapponendosi i sostenitori di una opzione onnicomprensiva e più severa, a quelli di una maggiormente selettiva e proporzionata...."