eno ha scritto:[quote="
mi permetto di fare un appunto Claudio: tra il naturale e il bio c'è una galassia di differenza..che io sappia nel bio ci si può mettere le stesse cose che si aggiungono ai convenzionali (idem per i trattamenti in vigna) solo che ci sono limiti più bassi..
Ti sbagli di grosso....
eddai, in cantina puoi divertirti un po' quanto ti pare....copio e incollo dal regolamento
Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del
regolamento (CE) n. 606/2009 Nome del prodotto o della sostanza Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione — Aria — Ossigeno gassoso
Punto 3: Centrifugazione e filtrazione — Perlite
— Cellulosa
— Terra di diatomee
Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte
Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera
inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria
— Azoto
— Anidride carbonica
— Argo
Punti 5, 15 e 21: Utilizzo — Lieviti (1)
Punto 6: Utilizzo — Fosfato diammonico
— Dicloridrato di tiamina
Punto 7: Utilizzo — Anidride solforosa
— Bisolfito di potassio o metabisolfito di
potassio
a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è
inferiore a 2 g/l;
b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto
dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui
è inferiore a 2 g/l;
c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento
(CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.
Punto 9: Utilizzo — Carbone per uso enologico
Punto 10: Chiarificazione — Gelatina alimentare (2)
— Proteine vegetali ottenute da frumento o
piselli (2)
— Colla di pesce (2)
— Ovoalbumina (2)
— Tannini (2)
— Caseina
— Caseinato di potassio
— Diossido di silicio
— Bentonite
— Enzimi pectolitici
IT L 71/46 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.3.2012
Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del
regolamento (CE) n. 606/2009 Nome del prodotto o della sostanza Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009
Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione — Acido lattico
— Acido L (+) tartarico
Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione — Acido L (+) tartarico
— Carbonato di calcio
— Tartrato neutro di potassio
— Bicarbonato di potassio
Punto 14: Aggiunta — Resina di pino di Aleppo
Punto 17: Utilizzo — Batteri lattici
Punto 19: Aggiunta — Acido L-ascorbico
Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento — Azoto
Punto 23: Aggiunta — Anidride carbonica
Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del
vino
— Acido citrico
Punto 25: Aggiunta — Tannini (2)
Punto 27: Aggiunta — Acido metatartarico
Punto 28: Utilizzo — Gomma d'acacia (gomma arabica) (2)
Punto 30: Utilizzo — Bitartrato di potassio
Punto 31: Utilizzo — Citrato rameico
Punto 31: Utilizzo — Solfato di rame Autorizzato fino al 31 luglio 2015
Punto 38: Utilizzo — Pezzi di legno di quercia
Punto 39: Utilizzo — Alginato di potassio
Tipo di trattamento a norma dell'allegato III,
punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 606/2009
— Solfato di calcio Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor”